Regolamento - Asso. Naz. Carabinieri sez. Napoli Est

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l'Associazione
 

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLO STATUTO ORGANICO
DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

Art. 1 Scopi
L’ANC, anche attraverso le proprie articolazioni periferiche, si propone il perseguimento degli scopi
associativi assumendo iniziative atte a rendere operanti le norme di cui all’art. 2 dello Statuto:
– costituendo fondi per lo svolgimento di attività assistenziali e sociali;
– stipulando convenzioni commerciali, assicurative, bancarie, medico-sanitarie, turistico-ricreative e
culturali a favore dei Soci.
Per dare attuazione al disposto dell’ultima parte dell’art. 2 dello Statuto, l’Associazione promuove lo
sviluppo di attività di volontariato:
– generico, attraverso le Sezioni territoriali;
– di protezione civile, secondo la legislazione di settore, mediante appositi nuclei che, pur avendo
autonomia gestionale e patrimoniale, operano in armonia con i principi dell’Associazione,
conformandosi alle regole di carattere generale da questa dettate in materia, tramite il SECOV
(Servizio Coordinamento Volontariato).
A tal fine, i Presidenti di Sezione, gli Ispettori regionali e la Presidenza Nazionale svolgono attività di
coordinamento, indirizzo e controllo.

Art. 2 Bandiere e Medagliere

Le Bandiere nazionali che l’Associazione, le Sezioni e le Sottosezioni sono autorizzate ad usare devono
essere acquistate a loro spese o accettate in dono da Enti militari e civili, da comitati locali o da privati
cittadini di specchiata moralità.
La stessa normativa vale per i labari delle Sezioni estere.
La Bandiera nazionale deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
– drappo tricolore bordato di giallo con cravatta azzurra e frangia argentata con iscrizioni;
– asta di metallo bianco, portante la lancia con la fiamma dell’Arma.
Quando il Medagliere dell’Arma muove per raggiungere il posto assegnatogli deve ricevere gli onori.
Gli stessi onori competono quando passa davanti alla guardia schierata.
I Soci di scorta d’onore devono indossare l’uniforme sociale.

Art. 3 Uniforme sociale
Le uniformi sociali da indossare nello svolgimento delle attività istituzionali sono riportate nell’allegato
1.L’Associazione adotta ogni possibile iniziativa per consentire ai soci l’acquisizione degli accessori
all’uniforme stessa.
II sopracolletto per i componenti del Consiglio nazionale è interamente bordato col seguente numero di
galloncini piatti dorati:
– 3 per il Presidente od il Commissario nazionale;
– 2 per i Vice Presidenti nazionali;
– 1 per i Consiglieri nazionali, gli Ispettori regionali ed il Segretario nazionale.
Il Segretario nazionale inoltre, al di sopra del galloncino, ne applica un altro soltanto fino al termine
degli alamari.
I Coordinatori provinciali ne applicano uno dorato ma solo fino al termine degli alamari.
Per i componenti il Consiglio sezionale è prescritta analoga bordatura col seguente numero di
galloncini piatti argentati:
– 3 per i Presidenti o i Commissari di Sezione;
– 2 per il Vice Presidente (ove esiste);
– 1 per i Consiglieri ed i Fiduciari delle Sottosezioni ed il Segretario.
Anche il Segretario sezionale, al di sopra del galloncino, ne applica un altro fino al termine degli
alamari.

Art. 4 Ammissione dei soci

Le domande di ammissione a Socio effettivo non in attività di servizio, familiare e simpatizzante vanno
presentate o trasmesse dagli interessati direttamente al Presidente della Sezione competente per
territorio (allegato 2). Sulla domanda delibera il Consiglio sezionale.
Nei casi in cui ricorrano particolari situazioni di opportunità, gli Ispettori possono autorizzare
l’iscrizione o il suo rinnovo presso altra Sezione o Sottosezione viciniore.
Il Presidente nazionale d’iniziativa o su proposta dell’Ispettore o del Coordinatore provinciale (sempre
tramite Ispettore) può autorizzare, per lo stesso motivo, l’iscrizione presso la sede centrale
dell’Associazione.
I militari in attività di servizio possono presentare la domanda al Presidente nazionale o al Presidente di
Sezione territorialmente competente, che provvederà all’inoltro alla Presidenza nazionale per il rilascio
della tessera sociale.
II Presidente nazionale o della Sezione, nei casi in cui le domande di ammissione a Socio non vengano
accolte, ne danno notizia agli interessati con comunicazione scritta di carattere personale.
In caso di cambio di residenza o domicilio il Socio può chiedere l’iscrizione alla Sezione competente
per territorio, che ne darà notizia a quella cedente.

Art. 5 Soci militari in servizio
I militari dell’Arma in servizio di tutti i gradi, i quali presentano domanda di iscrizione
all’Associazione, devono darne notizia ai Comandi di appartenenza.
All’atto del congedamento i militari Soci, senza alcun obbligo di ulteriore contributo fino al 31
dicembre dell’anno in cui il congedamento è avvenuto, passano di diritto a far parte delle Sezioni o
delle Sottosezioni aventi giurisdizione nella località nella quale il militare ha eletto il proprio domicilio,
acquisendo i diritti e doveri propri dei Soci effettivi in congedo.

Art. 6 Soci familiari e simpatizzanti
Possono essere Soci familiari anche gli ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle e rispettivi coniugi di
coloro che abbiano prestato o prestino servizio nell’Arma.
Presso le Sezioni estere i Soci discendenti sono equiparati a tutti gli effetti ai Soci effettivi, pertanto
hanno diritto di elettorato attivo e passivo.
I Soci simpatizzanti – compresi quelli appartenenti ai Nuclei di volontariato di p.c. – non possono
superare il 30% dei Soci effettivi di ciascuna Sezione.


Art. 7 Soci d’onore e benemeriti
Gli Ispettori regionali, di loro iniziativa o su proposta dei Presidenti di Sezione – a seguito di ponderata
valutazione dei Consigli sezionali – segnalano alla Presidenza Nazionale, esprimendo parere, i nominativi
degli Enti, delle persone nonché – per i Soci “d’Onore”,qualora i titolari sono deceduti – dei loro
legittimi rappresentanti (vedova nei confronti della quale non sia stata pronunziata sentenza di
separazione per colpa di lei e purchè conservi lo stato vedovile; primogenito degli orfani; o, in
mancanza dell’una o degli altri, padre ovvero madre ovvero il maggiore dei fratelli) in possesso dei
requisiti, previsti dall’art. 5 dello Statuto per essere nominati Soci “d’Onore” o “Benemeriti” della
Associazione.
Il Presidente nazionale ha autonoma facoltà di proposta al Comitato centrale.
Le proposte di nomina a Socio “benemerito” devono essere motivate con l’indicazione delle particolari
benemerenze acquisite dalle persone o Enti.
Presso la Presidenza Nazionale saranno iscritti, in distinti albi, i nomi di tutti i Soci “d'Onore” e di
quelli “Benemeriti”.
La Presidenza Nazionale rilascia una speciale tessera con fotografia ed un diploma che trasmette alla
Sezione (per conoscenza all’Ispettore) per la consegna al titolare.
La Sezione inserisce nello schedario la seconda parte della tessera.
I Soci “d’Onore” e “Benemeriti” che abbiano prestato servizio nell’Arma hanno tutti i diritti propri dei
Soci effettivi.
I Soci “d’Onore” ed i soci “Benemeriti” sono:
– permanentemente iscritti all’Associazione;
– esenti dalle operazioni di tesseramento annuali.
I Soci “Benemeriti” rimangono in carico alle Sezioni proponenti.
Ove venissero meno i requisiti dell’attribuzione della qualifica di “Benemerito” gli Ispettori
inoltreranno motivata proposta al Comitato centrale, per le conseguenti determinazioni.

Art. 8 Apoliticità del Socio
Considerata l’apoliticità statutaria dell’Associazione Nazionale Carabinieri (art. 2 dello Statuto), il
Socio che accetti candidature in liste elettorali politiche ed amministrative, nazionali o locali, è tenuto
ad autosospendersi per la durata della campagna elettorale.
In caso di elezione è tenuto a presentare le dimissioni da eventuali cariche sociali ricoperte. Tale
preclusione è limitata alla durata del mandato elettorale.
L’eventuale inosservanza va valutata ai sensi dell’art. 9 dello Statuto.

Art. 9 Gratuità delle cariche sociali
Tutti i Soci prestano la loro opera a titolo gratuito. Ai Soci che ricoprono cariche sociali o che svolgono
particolari incarichi per l’Associazione, compete il rimborso delle spese, documentate, sostenute per i
doveri d’ufficio e approvate dall’organo collegiale di cui fanno parte o dall’organo istituzionale che ha
conferito l’incarico.


Art. 10 Gerarchie sociali
Le gerarchie sociali connesse alle cariche istituzionali sono esclusivamente di funzione e non di grado.

Art. 11 Disciplina - Procedure
I provvedimenti disciplinari di cui all’art. 9 dello Statuto vengono adottati secondo le competenze
previste dall’art. 10 dello Statuto stesso.
Presupposto per la loro adozione è l’esistenza di uno dei comportamenti indicati all’art. 9 primo
capoverso del comma 2 lett. a. e b. dello Statuto; si basano, quindi, sulla valutazione degli elementi
soggettivi e oggettivi di un fatto che possa configurare l’ipotesi perseguibile disciplinarmente.
Le procedure disciplinari di qualsiasi grado debbono essere ragionevolmente rapide. A ciascun titolare
dell’azione disciplinare è vietato adottare provvedimenti suggeriti da qualsiasi motivo che non sia
attinente ai criteri enunciati al richiamato art. 9 dello Statuto e di usare, nell’infliggere il
provvedimento, forma e modi lesivi della dignità del Socio interessato.
Il Socio sottoposto a procedimento disciplinare, anche se si dimette, viene considerato appartenente
all’Associazione fino alla conclusione del procedimento stesso.
Nel caso di infrazioni di lieve entità passibili di “richiamo”, il titolare dell’azione disciplinare potrà
adottare direttamente il relativo provvedimento dopo aver sentito l’interessato.
Le fasi del procedimento per l’irrogazione delle sanzioni della sospensione e della espulsione sono le
seguenti:
a. cognizione del fatto passibile di sanzione disciplinare da parte dell’organo competente ad
infliggerla, direttamente o a seguito di segnalazione di altri titolari degli organismi associativi;
b. valutazione del fatto cognito e formulazione per iscritto delle contestazioni al manchevole con
indicazione del termine per la presentazione delle eventuali giustificazioni. Le contestazioni devono
esplicitare, con assoluta chiarezza, le norme violate;
c. esame delle giustificazioni ricevute ed eventuale richiesta al manchevole di ulteriori elementi
giustificativi, con indicazione del termine per la risposta;
d. trasmissione degli atti, in ragione della rispettiva competenza, alla Commissione di disciplina o al
Comitato centrale per l’acquisizione del previsto parere. Quest’ultimi possono, ove ritenuto
opportuno, convocare il manchevole per l’acquisizione di ulteriori elementi e comunicano quindi il
proprio parere al titolare dell’azione disciplinare entro il termine da questi indicato, di norma non
superiore a trenta giorni. In caso di convocazione, il manchevole potrà farsi assistere da un
difensore scelto tra i soci della propria sezione, con almeno un anno solare di iscrizione alla stessa;
e. esame e decisioni conclusive da parte del titolare dell’azione disciplinare;
f. comunicazione scritta al manchevole (raccomandata con ricevuta di ritorno) delle decisioni
adottate. Per conoscenza ai livelli gerarchici interessati.
La sanzione disciplinare, qualora adottata, dovrà essere adeguatamente motivata con la precisa e
chiara indicazione, ancorché sintetica, delle norme violate. La comunicazione stessa dovrà altresì

contenere l’indicazione della facoltà di ricorrere contro il provvedimento alle Autorità e nei termini
stabiliti dall’art. 10 dello Statuto.

Art. 12 Ricorsi
Per i ricorsi avverso provvedimenti disciplinari valgono le norme di cui all’art. 10 dello Statuto.
I destinatari del ricorso, dopo averne accertato i requisiti di ricevibilità e ammissibilità, disporranno
nuovi accertamenti, qualora li ritengano necessari, ed acquisiranno il parere degli organi consultivi di
cui all’art. 13.
I pareri della Commissione di disciplina o del Comitato centrale saranno resi con l’osservanza delle
disposizioni di cui al successivo art. 13 e dell’art. 10 dello Statuto.
L’esito del ricorso sarà comunicato, all’interessato, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Per
conoscenza ai livelli gerarchici interessati.


Art. 13 Organi consultivi: Commissione di disciplina e Comitato centrale
La Commissione di disciplina ed il Comitato centrale sono composti come stabilito, rispettivamente,
dagli articoli 27 e 16 dello Statuto. La prima, è presieduta come indicato al richiamato art. 27; il
Comitato centrale, in sede consultiva, è presieduto dal Vice Presidente vicario o, in caso di sua
assenza, dal Vice Presidente.
La Commissione di disciplina viene nominata dall’Ispettore regionale all’atto della sua nomina e di
volta in volta convocata.
Se durante il mandato qualche membro della Commissione di disciplina viene a mancare per qualsiasi
motivo, o in caso di accertata impossibilità a partecipare ad una riunione, viene sostituito,
definitivamente nel primo caso e temporaneamente nel secondo, con il Presidente di Sezione più
elevato in grado o più anziano che segue i membri in carica. Per il Comitato centrale è sufficiente la
presenza maggioritaria dei componenti.
Non possono prendere parte alle riunioni i componenti che hanno concorso a promuovere il
procedimento disciplinare od i congiunti dell’inquisito.

Art. 14 Procedura per gli organi consultivi
La Commissione di disciplina o il Comitato centrale inviteranno per iscritto – con lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno - i soci nei cui confronti è stato instaurato procedimento disciplinare a presentare
le proprie giustificazioni per iscritto con lettera raccomandata entro il termine di trenta giorni. In caso
di contestazioni, fa fede la data del timbro postale.
Nel caso in cui si ritenga di convocare il manchevole, si applicano le disposizioni di cui all’art 11, para.
d) del presente Regolamento.
I pareri della Commissione di disciplina e del Comitato centrale sono emessi a maggioranza. La
votazione avviene in ordine inverso del grado o dell’anzianità nel grado dei presenti.
Le risultanze della riunione verranno verbalizzate e comunicate entro il termine fissato, e comunque
non oltre 30 giorni, al titolare dell’azione disciplinare.


Art. 15 Sezioni estere – disciplina
Per le Sezioni costituite all’estero i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 9, primo capoverso del
comma 2, lett. a. e b., vengono adottati:
– il richiamo e la sospensione dal Presidente di sezione sentito il Consiglio sezionale;
– l’espulsione dal Presidente nazionale direttamente o su proposta del Presidente di Sezione, sentito il
Comitato centrale.
Si applicano - per quanto possibile – le procedure di cui all’art. 11 del Regolamento.
I ricorsi nei confronti dei provvedimenti adottati dal Presidente di sezione vengono decisi dal
Presidente nazionale sentito il Comitato centrale.
Si applicano – per quanto possibile – le procedure di cui all’art. 12 del Regolamento.

Art. 16 Procedimenti penali
La sospensione e radiazione di cui all’art. 6 dello Statuto vengono automaticamente determinati dal
Presidente di Sezione, per i Soci in attività di servizio, dal Presidente nazionale.
In caso di assoluzione va valutata la sussistenza di autonome infrazioni disciplinari.


Art. 17 Attestati di benemerenza
E’ un riconoscimento che può essere concesso in favore di Enti, persone e Soci che si siano distinti per
attaccamento all’Istituzione o per efficace azione organizzativa o che abbiano procurato al Sodalizio
benefici o vantaggi di un qualche rilievo.
Gli Ispettori regionali di loro iniziativa o su indicazione dei Coordinatori provinciali o dei Presidenti di
Sezione – a seguito di ponderate valutazioni del Consiglio sezionale – inoltreranno alla Presidenza
Nazionale proposte motivate.
La concessione è deliberata dal Comitato centrale.
La Presidenza Nazionale rilascia l’attestato su proprio modello che invia alla Sezione per la consegna
all’interessato.
Il conferimento dell’Attestato di benemerenza non attribuisce la qualità di Socio, salvo il rispetto delle
norme di cui al precedente art. 4.

Art. 18 Convocazione del Consiglio nazionale
I componenti del Consiglio nazionale, che non possono intervenire alle riunioni del Consiglio, hanno
facoltà di comunicare per iscritto il proprio avviso sulle questioni all’ordine del giorno formulando, ove
lo credano, osservazioni e proposte che, in apertura di seduta, vengono portate a conoscenza dei
Consiglieri nazionali presenti per un’eventuale valutazione in sede di delibera.
Per ogni riunione viene redatto, in apposito registro, verbale riassuntivo, sottoscritto dal Presidente
nazionale e dal Segretario nazionale.
La data e l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio nazionale sono, dalla Segreteria nazionale,
comunicate almeno dieci giorni prima della data in cui le riunioni stesse dovranno essere tenute.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a più breve termine.
Per le riunioni del Consiglio nazionale non sono ammesse deleghe.


Art. 19 Comitato centrale
Il Comitato centrale collabora con il Presidente nazionale negli affari di ordinaria amministrazione e
nella soluzione di casi urgenti ai sensi dell’art. 16 dello Statuto.
Le deliberazioni del Comitato centrale vengono verbalizzate.
II Presidente nazionale può affidare a membri del Comitato centrale o a Soci qualificati lo studio di
problemi tecnico-amministrativi e la organizzazione di particolari attività dell’Associazione.

Art. 20 Segretario nazionale
Il Segretario nazionale ha la direzione e la responsabilità della segreteria dell’Associazione, custodisce
gli atti contabili, redige i verbali del Consiglio nazionale e del Comitato centrale, traduce in atto le loro
deliberazioni e firma col Presidente nazionale o con il Vice Presidente che eventualmente lo sostituisce
gli atti sociali.
Il Segretario nazionale, nella sua qualità di amministratore dei beni dell’Associazione, cura la esazione,
rilasciandone ricevuta, e sorveglia la registrazione contabile delle somme che pervengono alla
Presidenza nazionale sotto qualunque titolo.
Provvede ad effettuare i pagamenti autorizzati dal Consiglio nazionale o dal Comitato centrale,
ritirandone quietanza.
Procede a tutti gli acquisti necessari per il funzionamento degli uffici dell’Associazione e sorveglia la
regolare tenuta dell’inventario.
Il Segretario nazionale provvede a versare le somme riscosse sul conto corrente postale intestato
all’Associazione o presso un Istituto di credito. Provvede anche, a seguito di apposita deliberazione del
Comitato centrale e nei limiti fissati dalla predetta deliberazione, ad investire le somme in titoli al
portatore di Stato o garantiti dallo Stato.
Ad ogni riunione del Consiglio nazionale è tenuto a far conoscere la situazione di cassa
dell'Associazione.
Per i bisogni ordinari di spesa ha facoltà di disporre di una somma in contanti non superiore a euro
3.500 (tremilacinquecento) sui fondi dell’Associazione.

Art. 21 Ispettori regionali
Gli Ispettori regionali fanno parte del Consiglio nazionale al quale sono tenuti a rappresentare le
aspettative e le aspirazioni dei soci delle Sezioni costituite nella loro giurisdizione, nonché le possibilità
che le Sezioni hanno di realizzare le finalità sociali.
Gli Ispettori esercitano funzioni direttive, di coordinamento e di controllo fra gli organi centrali e gli
organi periferici dell’Associazione.
Per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvalgono dei Coordinatori provinciali di cui all’art. 19
punto 4 dello Statuto, nonché di delegati per settori specifici di attività.
Per la tenuta ed il disbrigo del carteggio, strettamente indispensabile, relativo alle loro funzioni si
avvalgono di Soci appartenenti alle Sezioni della giurisdizione.


Art. 22 Coordinatori provinciali
II Coordinatore provinciale non costituisce livello gerarchico ed assolve tutti i compiti demandategli
dall’Ispettore regionale ai sensi dell’art. 19.4 dello Statuto.
Viene eletto dai Presidenti delle Sezioni costituite nel territorio della provincia riuniti in assemblea
convocata dall’Ispettore.
Ciascun Presidente di Sezione – in caso di impossibilità a partecipare – può delegare un componente
del Consiglio sezionale.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Dieci giorni prima della data stabilita per la riunione dell’assemblea elettorale, i Presidenti di Sezione,
sentito il Consiglio sezionale, comunicano all’Ispettore regionale il nominativo di un Socio effettivo
della provincia che intenda candidarsi per la carica.
L’Ispettore regionale predispone la scheda elettorale contenente i nomi dei candidati in ordine
alfabetico e preceduti dal grado.
Ogni rappresentante di Sezione dispone di un solo voto.
L’assemblea elettorale è presieduta dall’Ispettore regionale che, coadiuvato da tre scrutatori scelti fra i
presenti, dà inizio alla votazione che viene effettuata con scheda e a scrutinio segreto.
In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione
all’Associazione.
Delle operazioni di voto e del risultato delle votazioni viene redatto verbale, da trasmettere in copia alla
Presidenza Nazionale ed alle Sezioni interessate.
Il Coordinatore provinciale ha sede presso la Sezione cui è iscritto.

Art. 23 Sezioni territoriali
La Sezione può essere costituita nei Comuni ove sia stato possibile raccogliere un numero di adesioni
non inferiore a 15 fra chi abbia prestato servizio nell’Arma, ivi residenti.
Il promotore o chi sia stato a ciò delegato inoltra la proposta all’Ispettore regionale indicando:
– nominativi e grado degli aderenti;
– il nominativo di chi sia disposto ad assumere l’incarico di Commissario.
L’Ispettore trasmette alla Presidenza Nazionale motivato parere con l’indicazione della circoscrizione
territoriale dell’istituenda Sezione.
La Presidenza Nazionale autorizza e nomina il Commissario.
Questi nel più breve tempo possibile:
– procede alla convocazione dell’Assemblea elettorale;
– trasmette, per l’approvazione, alla Presidenza ed all’Ispettore i verbali delle elezioni;
– effettua il passaggio delle consegne al Presidente di Sezione neo-eletto.
Nei capoluoghi di Regione possono essere costituite più Sezioni con giurisdizione territoriale, di
norma, non inferiore a quella del Comando Compagnia territoriale Carabinieri.
Le Sezioni comunicano alla Presidenza Nazionale – per il tramite degli Ispettori, che inoltrano
sollecitamente con parere motivato – tutto quanto comporta una valutazione ed un eventuale intervento
di quel livello gerarchico. In particolare: proposte di cui agli artt. 7 e 17 del Regolamento, concessione
di sussidi e di contributi alle Sezioni, organizzazione di raduni, cerimonie, altre manifestazioni ed
eventuali contrasti in ambito Sezioni.
E' fatto divieto alle Sezioni di rivolgersi per qualsiasi motivo direttamente alle Autorità centrali ed al
Comando Generale dell’Arma. Esse invece possono, nelle forme dovute e per fini assistenziali,
rivolgersi direttamente alle Autorità provinciali o locali.
Per la costituzione di sezioni estere le notizie di cui sopra vengono direttamente inviate alla Presidenza
Nazionale.

Art. 24 Denominazione di Sezione
Le Sezioni possono intitolarsi, previa approvazione della Presidenza Nazionale, ad un Eroe, ad un
Caduto dell’Arma ovvero, in carenza, a Socio deceduto che abbia acquisito documentate benemerenze
ANC. Al nome del prescelto deve seguire anche quello della località di costituzione (Es.: Sezione
V.Brig. Salvo D’ACQUISTO di ............... )
Le Sezioni che si intitolano ad Eroi dell’Arma espongono convenientemente nei locali della loro sede
la fotografia dell’Eroe unitamente alla riproduzione della motivazione delle ricompense che
premiarono il suo valore.

Art. 25 Presidente di sezione
II Presidente di Sezione adotta tutte le iniziative per il perseguimento delle finalità statutarie:
– rendendo edotto il Consiglio di sezione ove non vi siano implicazioni a carattere oneroso;
– rappresentando al Consiglio – per l’approvazione – quelle che comportino oneri o impegni morali.
Nel settore del Volontariato assolve le funzioni configurate all’art. 1 del presente Regolamento.

Art. 26 Segretario di sezione
II Segretario della Sezione coadiuva il Presidente della Sezione ed assume personalmente le funzioni di
cassiere economo, che, per le Sezioni numerose, possono dal Presidente essere affidate ad un Socio che
dimostri particolare attitudine ad assolverle.
Le attribuzioni del Segretario delle Sezioni sono, in quanto possibile, analoghe a quelle previste dal
precedente articolo 20 per il Segretario nazionale. Non ha autonoma disponibilità di fondi.
Pertanto è responsabile delle scritture contabili e dei movimenti di cassa e provvede alla redazione dei
bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’esame del Consiglio di Sezione.


Art. 27 Revisori dei conti di Sezione
Nella sua prima riunione il Consiglio sezionale procede alla nomina di due Revisori dei conti scelti tra i
Soci effettivi della Sezione. In alternativa, uno dei Revisori può essere scelto tra i Soci familiari con
specifica competenza.
I revisori hanno il compito di controllare, anche disgiuntamente, la gestione economica e
amministrativa della sezione e di riferire all’Assemblea sul bilancio consuntivo; possono partecipare
alle riunioni del Consiglio di Sezione, esprimendo preliminari valutazioni sugli impegni di spesa
significativi, facendone constare a verbale.


Art. 28 Sottosezione
II Fiduciario della Sottosezione, nominato dal Presidente della Sezione, partecipa al Consiglio senza
diritto di voto; quando sia impossibilitato ad intervenire alle riunioni indette dalla Sezione può
comunicare per iscritto il proprio avviso sulle questioni all’ordine del giorno.
II Presidente della Sezione comunica alle dipendenti Sottosezioni le date di convocazione e l’ordine del
giorno di ogni assemblea, comprese le assemblee elettorali, nonché delle riunioni del Consiglio di Sezione
ed i relativi ordini del giorno.
Le Sezioni aventi sede in località tra loro vicine, qualora i Soci inscritti in esse lo decidano a
maggioranza, possono trasformarsi in Sottosezioni per fondersi nella Sezione centrale, allo scopo di
costituire, a comune vantaggio, un sodalizio più numeroso e di maggiore potenzialità morale ed
economica.
Similmente le Sottosezioni che raggiungono il numero di Soci previsto dall’art. 20 dello Statuto
possono chiedere di trasformarsi in Sezioni.

Art. 29 Consiglio di Sezione
II Consiglio di Sezione rappresenta tutti gli iscritti in essa e, oltre i compiti di cui all’art. 24 dello
Statuto, ha facoltà di farsi promotore di proposte organiche e complete da sottoporre – tramite gli
Ispettori – alle decisioni del Consiglio nazionale, purché risultino votate a maggioranza e riflettano
questioni di principio o l’adozione di provvedimenti di carattere generale.
La data e l’ordine del giorno delle riunioni sono comunicati ai membri del Consiglio dal Presidente
della Sezione almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la
convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore.
Ciascun Consigliere, tre giorni avanti la riunione del Consiglio o prima di iniziare la discussione, nei
casi d’urgenza, può proporre al Presidente la trattazione di argomenti non all’ordine del giorno,
argomenti, che una volta inseriti per determinazione del Presidente nell’ordine dei lavori, possono
essere portati in discussione.
Per ogni riunione viene redatto verbale riassuntivo. Non sono ammesse deleghe.
II Consiglio sezionale ha l’obbligo della più scrupolosa cura del patrimonio sociale e deve vigilare,
anche a mezzo dei Revisori, affinché le spese siano sempre contenute nei limiti di bilancio in modo da
non incontrare passività.
Delle eventuali irregolarità amministrative i componenti del Consiglio rispondono personalmente ed a
norma di legge.
Le cariche di Consigliere di Sezione, Revisore dei conti e Segretario di Sezione sono tra loro
incompatibili.
Alle riunioni del Consiglio possono intervenire – su invito del Presidente della Sezione – il Presidente
del Nucleo di volontariato di p. c. e la delegata del gruppo delle “Benemerite”, senza diritto al voto.

Art. 30 Assemblea di sezione
Convocazione, costituzione, disciplina delle sedute
L’Assemblea di Sezione è costituita dai Soci effettivi non in servizio e in regola con il versamento della
quota sociale. Il Socio impossibilitato a partecipare può farsi rappresentare da altro Socio effettivo
mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega per singolo Socio.
All’Assemblea possono partecipare, senza diritto al voto, i Soci di tutte le categorie iscritti alla Sezione
e alla Sottosezione, che possono intervenire nella discussione solo su autorizzazione del Presidente.
L’Assemblea, che può essere ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente su delibera del
Consiglio di Sezione.
La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con avviso personale, da inviarsi a tutti gli
iscritti almeno trenta giorni prima dell’Assemblea.
La verifica dei poteri per l’ammissione all’Assemblea è compito del Consiglio di Sezione ed è soggetta
alla vigilanza e al controllo del Presidente.
Per la validità dell’Assemblea si osservano le disposizioni di cui all’art. 23.3 dello Statuto.
L’Assemblea viene aperta e presieduta dal Presidente della Sezione che procede alla nomina di un
segretario per la redazione del verbale. Il Presidente è responsabile del buon andamento dei lavori, fa
osservare le norme dello Statuto e del presente Regolamento, concede la parola, stabilisce l’ordine delle
votazioni e ne comunica il risultato.
I Soci che intendono intervenire in una discussione devono iscriversi presso la presidenza
dell’Assemblea e hanno facoltà di parola in ordine di iscrizione.
Ogni Socio può intervenire una sola volta nel corso della discussione di un singolo argomento.
Qualora un Socio ammesso a parlare non si attenga strettamente all’argomento in discussione, il
Presidente, dopo un primo richiamo, gli toglie la parola.
Se nell’Assemblea insorgono inconvenienti, il Presidente dopo un richiamo all’ordine, può espellere i
responsabili e nei casi di maggior gravità, sospendere o sciogliere la seduta. Il responsabile o i
responsabili degli incidenti ne rispondono in sede disciplinare.
Tutte le eventuali votazioni hanno luogo a scrutinio palese.
Qualora un terzo dei Soci effettivi presenti e rappresentati chieda che la votazione avvenga per appello
nominale si procede in ordine inverso di grado: i membri del Consiglio sezionale però votano per
ultimi, sempre in ordine inverso di grado o di anzianità di grado.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi. A parità di voti vale il voto
del Presidente.

Art. 31 Assemblea ordinaria: competenze
Le competenze specifiche dell’Assemblea ordinaria sono:
– deliberare sulla relazione programmatica e sul bilancio preventivo predisposto dal Consiglio
sezionale;
– deliberare entro il mese di marzo, sulla relazione e sul bilancio consuntivo dell’anno decorso,
corredato della relazione dei Revisori dei conti;
– deliberare, su proposta del Consiglio sezionale, l’aliquota delle entrate della Sezione da devolvere
alle sottosezioni (ove costituite ) per far fronte al loro funzionamento;
– stabilire, su proposta del Consiglio sezionale, eventuali contributi dei Soci in aggiunta alle quote
sociali;
– stabilire, su proposta del Consiglio sezionale, la costituzione di un fondo sociale a beneficio dei
Soci in particolare situazione di bisogno.


Art. 32 Assemblea straordinaria
Con delibera del Consiglio di Sezione o su richiesta di almeno un terzo dei Soci effettivi iscritti alla
Sezione ovvero dell’Ispettore regionale, possono essere convocate assemblee straordinarie per l’esame
di questioni urgenti o di particolare rilievo.
Per la convocazione, la costituzione e lo svolgimento dell’Assemblea straordinaria si applicano le
norme previste all’art. 30 del presente Regolamento.


Art. 33 Assemblea elettorale
La convocazione e la costituzione dell’Assemblea per l’elezione dei componenti il Consiglio di
Sezione avvengono secondo le procedure stabilite agli artt. 23 dello Statuto e 30 del presente
Regolamento, in quanto applicabili.
Della convocazione deve essere data comunicazione all’Ispettore regionale ed al Coordinatore
provinciale.
L’Assemblea viene aperta dal Socio presente più elevato in grado o più anziano nel grado, il quale fa
procedere all’elezione, per alzata di mano, del Presidente e del Segretario dell’Assemblea che ha il
compito di redigere il verbale della seduta.
Nel caso in cui la sezione sia commissariata, le funzioni riguardanti il Socio più elevato in grado o più
anziano nel grado vengono assolte dal Commissario straordinario.
Su invito del Presidente dell’Assemblea si elegge – per alzata di mano – la Commissione di scrutinio
composta di tre membri non candidati a cariche sociali, dei quali, il più elevato in grado o più anziano
nel grado ha anche il compito di sostituire il Presidente dell’Assemblea qualora questi debba
temporaneamente assentarsi.
La lista dei candidati al Consiglio di Sezione (art. 23 punto 5 dello Statuto) deve contenere nominativi
sufficienti a formare l’organo elettivo: costituito da cinque membri nel caso in cui i Soci effettivi della
Sezione, compresi i componenti delle Sottosezioni dipendenti, non superino il numero di trenta, sette se
siano più di trenta e fino a cinquanta, nove se siano più di cinquanta.
In mancanza o in carenza di candidature sufficienti a ricoprire l’intero organo da eleggere, l’Assemblea
procede alla nomina di una Commissione per la compilazione di una lista unica, come previsto all’art.
23 punto 8 dello Statuto.
I componenti della Commissione per la compilazione della lista delle candidature non possono far parte
della Commissione di scrutinio.
Le operazioni di voto si svolgono tra le ore 09 00 e le ore 19 00, per un minimo di otto ore.
L’indicazione dell’orario previsto deve essere contenuto nella lettera di convocazione. All’orario
terminale indicato, l’esercizio di voto è consentito solo agli elettori presenti in sala.


Art. 34 Svolgimento operazioni di voto
Sono compiti della Commissione di scrutinio:
– accertare il diritto al voto;
– autenticare le schede di votazione già predisposte dal Presidente di Sezione o dalla Commissione
prevista all’art. 33;
– disciplinare le operazioni di voto;
– effettuare lo spoglio delle schede;
– decidere in unica e definitiva istanza per eventuali vertenze concernenti le votazioni;
– redigere il verbale conclusivo consegnandolo al Presidente dell’Assemblea.
Sono compiti del Presidente dell’Assemblea:
– disciplinare l’eventuale dibattito preelettivo, concedendo la parola – per brevi interventi – ai
candidati che intendono esporre i loro programmi;
– chiarire le modalità di voto;
– dare corso alla votazione;
– dichiarare chiusa la votazione;
– proclamare gli eletti.
Dal verbale della commissione di scrutinio devono risultare:
– il numero dei votanti;
– il numero delle schede nulle e delle schede bianche;
– il numero dei voti riportati dai singoli candidati;
– l’assicurazione che non sono stati prodotti reclami in ordine alle elezioni;
– la soluzione di eventuali vertenze concernenti le votazioni.
II verbale, sottoscritto dai componenti della Commissione e dal Presidente dell’Assemblea, deve essere
redatto in tre copie: una conservata presso la Sezione, una trasmessa alla Presidenza Nazionale, una
all’Ispettore regionale.

Art. 35 Elezione Presidente di Sezione
Nella prima riunione del Consiglio sezionale, successiva all’Assemblea elettorale, convocata senza
ritardo dal Consigliere neo eletto più elevato in grado o più anziano nel grado, i Consiglieri neo eletti
procedono alla elezione nel loro seno del Presidente della Sezione ed eventualmente del Vice
Presidente.
In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione
all’Associazione.
La riunione sarà presieduta dal Consigliere più elevato in grado che procederà a redigere il relativo
verbale che sarà firmato da tutti gli intervenuti e trasmesso, unitamente a quello di cui al precedente
articolo, alla Presidenza Nazionale e all’Ispettore.

Art. 36 Validità delle elezioni

A norma dell’art. 28, secondo comma dello Statuto, la corretta osservanza della procedura prevista per
la convocazione e costituzione dell’assemblea elettorale e la regolarità delle operazioni di voto sono
condizioni indispensabili per ottenere l’approvazione delle nomine a cariche sociali. Pertanto, la
commissione di scrutinio, nel redigere il verbale delle elezioni assicura che: “le elezioni si sono svolte
in piena aderenza alle disposizioni statutarie e regolamentari e che non sono stati prodotti reclami”.
Qualora le nomine predette non riportino la prescritta approvazione della Presidenza Nazionale,
saranno indette nuove elezioni nel più breve tempo possibile.
In applicazione dell’art. 29 dello Statuto, quando il Presidente della Sezione non può comunicare alla
Presidenza Nazionale, per la sostituzione di un membro del Consiglio venuto a mancare, il Socio che
nelle elezioni ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti, segnala, tramite l’Ispettore, altro
Socio ritenuto idoneo e ben accetto alla maggioranza degli iscritti alla Sezione.
Su iniziativa dell’Ispettore regionale, analoga procedura si assume qualora venga a mancare un
Coordinatore provinciale.

Art. 37 Elezione degli Ispettori regionali
Per le elezioni degli Ispettori regionali, il Presidente nazionale nomina una Commissione di scrutinio
composta dal Vice Presidente vicario e da due Consiglieri nazionali.
La Presidenza Nazionale:
– con congruo anticipo sulla scadenza del mandato, pubblica sull’Organo ufficiale di stampa
dell’ANC la costituzione della Commissione di scrutinio invitando i Presidenti di sezione della
Regione interessata a comunicare, sentito il Consiglio sezionale ed entro un termine prefissato, il
nominativo di un Socio effettivo della Regione - e tale da almeno un anno solare - che intenda
candidarsi per la carica;
– scaduto il termine indicato, trasmette ai Presidenti di Sezione la lista dei candidati, che
comprenderà, comunque, il nominativo dell’Ispettore uscente, ove questi lo desideri, invitandoli ad
esprimere il proprio voto, entro una data stabilita, seguendo le istruzioni indicate nella stessa lettera
d’invito.
La Commissione di scrutinio procede allo spoglio delle schede pervenute entro i termini, proclamando
eletto il Socio che viene indicato dal maggior numero di Sezioni.
In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione
all’Associazione.
Il relativo verbale viene trasmesso alla Presidenza Nazionale che ne da partecipazione all’interessato e
provvede alla pubblicazione del risultato sull’Organo ufficiale di stampa.


Art. 38 Elezione dei Consiglieri nazionali
Per l’elezione dei nove Consiglieri nazionali, che a norma dell’art. 16 dello Statuto, fanno parte del
Comitato centrale:
– l’Ispettore regionale del Lazio – su richiesta della Presidenza – raccoglie le candidature espresse dai
Presidenti delle Sezioni di Roma, orientativamente uno per ciascuna categoria indicata all’art. 12
dello Statuto;
– la Presidenza Nazionale predispone una scheda di votazione che viene presentata agli Ispettori
regionali convocati in assemblea.
Non sono ammesse deleghe né voto per corrispondenza;
– i votanti hanno facoltà di depennare o aggiungere nominativi, assicurando comunque il rispetto del
dettato del citato art. 12;
– l’Assemblea elettorale, presieduta dal Presidente nazionale uscente, nomina tra i suoi componenti,
per alzata di mano, una commissione ed un segretario che procede allo scrutinio dei voti, espressi
in forma segreta, dagli Ispettori;
– la Commissione proclama eletti i nove candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti e
trasmette il relativo verbale alla Presidenza Nazionale che ne dà partecipazione agli interessati e
provvede alla pubblicazione sull’Organo ufficiale di stampa.
In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione
all’Associazione.


Art. 39 Presidente e Vicepresidente nazionali
II Presidente e i Vice Presidenti nazionali vengono eletti nel loro seno – nel corso di apposita riunione
promossa dalla Presidenza Nazionale – dai nove Consiglieri nazionali.
Assume la presidenza il Consigliere nazionale più elevato in grado o più anziano di grado.
Le elezioni si svolgono con voto segreto e con votazioni successive per il Presidente nazionale, il Vice
Presidente vicario ed il secondo Vice Presidente.
Vengono proclamati eletti i Consiglieri nazionali che abbiano riportato il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione
all’Associazione.
Il verbale, redatto dal Segretario nazionale, sarà trasmesso al Comando Generale ai sensi dell’art. 28
dello Statuto.
La Presidenza Nazionale provvede alla pubblicazione dei risultati della votazione sull’Organo ufficiale
di stampa.

Art. 40 Entrate dell’Associazione
Le entrate dell’Associazione, degli Ispettorati e delle Sezioni, di cui agli articoli 35, 36 e 37 dello
Statuto, sono destinate a sopperire alle necessità dell’organizzazione associativa ed ispettiva.

Art. 41 Entrate straordinarie
Per l’organizzazione d’eventuali iniziative intese a promuovere entrate straordinarie alle Sezioni
(lettera d dell’art. 37 dello Statuto), deve essere richiesta, almeno 60 giorni prima della loro
realizzazione, l’autorizzazione della Presidenza Nazionale. Dovranno altresì osservarsi le disposizioni
vigenti in materia di pubblica sicurezza, fiscali, tributarie, sui diritti d’autore, ecc.
Dell’eventuale inosservanza di qualcuna di tali disposizioni risponde il Presidente della Sezione.
Nei biglietti, lettere, manifesti, volantini o documenti in genere relativi alle manifestazioni che vengono
effettuate dovrà sempre chiaramente precisarsi che la Sezione indice quelle manifestazioni pro fondi
assistenziali del reparto ed eventualmente anche dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei
Militari dell’Arma dei Carabinieri (ONAOMAC).
L’eventuale cessione a persone estranee all’Associazione di biglietti per le iniziative di cui sopra dovrà
essere fatta esclusivamente nell’ambito del proprio territorio dalle Sezioni che danno vita alla
manifestazione ed a mezzo di iscritti all’Associazione, in forma cortese e tale da non dare comunque la
sensazione di carattere vessatorio: per tale cessione è assolutamente vietato servirsi in alcun modo del
telefono e dell’intervento di persone estranee alle Sezioni.

Art. 42 Fondi assistenziali
La Sede centrale dell’Associazione e le Sezioni destinano annualmente una parte delle entrate ai fondi
per lo svolgimento delle attività assistenziali e sociali, per l’erogazione di sussidi a Soci in particolare
situazione di disagio economico.
Le Sezioni che non possono provvedere in alcun modo all’erogazione di tali sussidi trasmetteranno alla
Presidenza nazionale, tramite Ispettore regionale, le eventuali domande dei Soci in comprovate
condizioni di bisogno esprimendo parere in merito non senza rappresentare dettagliatamente la
posizione famigliare ed economica del richiedente e far conoscere da quanto tempo questi appartenga
all’Associazione.
Le Sezioni che abbiano concesso un sussidio possono interessare per altro intervento la Presidenza
Nazionale, comunicando l’entità del sussidio da loro concesso.
Non possono essere concessi sussidi a chi non abbia superato l’anno solare di appartenenza
all’Associazione.

Art. 43 Bilancio associativo
La Presidenza Nazionale, allorché trasmetterà al Ministero Difesa il rendiconto dei contributi da questo
concessi a qualsiasi titolo nel corso dell’esercizio finanziario scaduto, invierà agli Ispettorati quanto
loro dovuto ai sensi della lettera a) dell’art. 36 dello Statuto.

Art. 44 Quota associativa

La misura delle quote associative stabilita annualmente dal Consiglio nazionale ai sensi dell’art. 38
dello Statuto viene pubblicata sull’Organo ufficiale di stampa dell’Associazione.
Le quote associative devono essere versate dai Soci – eccezione fatta per quelli “d’Onore” e
“Benemeriti” – in unica soluzione. Ogni Socio ha l’obbligo entro il mese di gennaio, di rinnovare la
tessera e di versare l’importo della quota. In nessun caso si potrà far luogo alla restituzione di quanto
versato.
Le Sezioni debbono versare alla Presidenza nazionale in unica soluzione, entro il mese di aprile, la
prevista percentuale della quota associativa di tutti i Soci tesserati.
Le Sezioni che hanno in carico i Soci “Benemeriti” sono tenute a versare all’Associazione l’importo
delle relative quote sociali.
I Soci “d’onore” e quelli “benemeriti” – ove lo ritengano – concorrono al funzionamento delle Sezioni
con versamenti spontanei.
Qualora un Socio inscritto alla Sede centrale passi a far parte di una Sezione od un Socio inscritto ad
una Sezione, passi a far parte della Sede centrale o di un’altra Sezione le quote versate rimangono
assegnate rispettivamente alla Sede centrale dell’Associazione o alla Sezione di provenienza.


Art. 45 Tessera associativa
La tessera, che costituisce il solo documento attestante l'appartenenza all’Associazione, deve essere
rinnovata ogni anno, mediante l’applicazione di appositi bollini.
Al Socio cui sarà rilasciata una nuova tessera, per deterioramento, smarrimento od esaurimento dello
spazio per i bollini, sarà ritirata quella scaduta che, sotto la responsabilità del Presidente della Sezione,
dovrà essere distrutta.
Nei casi previsti dall’art 11 dello Statuto, l’interessato ha l’obbligo morale di restituire il documento
alla competente Sezione.

Art. 46 Scioglimento di Sezione
Nel caso di scioglimento di una Sezione il fondo sociale sarà versato alla Sede centrale ai sensi dell’art.
32 dello Statuto, mentre per i mobili e le suppellettili il Presidente nazionale può disporne l’alienazione
immediata od il passaggio in consegna alla Sezione più vicina in attesa di una decisione definitiva.


Art. 47 Commissariamento di Sezione
Con la nomina del Commissario straordinario decadono tutte le cariche sezionali. Questi ha tuttavia la
facoltà di mantenere in carica il Segretario della Sezione e di avvalersi, per attività di ordinaria
amministrazione, della collaborazione di Soci della Sezione, da lui prescelti.


Art. 48 Organo di stampa
Le delibere del Consiglio nazionale e quelle di rilievo del Comitato centrale nonchè i comunicati della
Presidenza Nazionale vengono portati a conoscenza dei Soci mediante pubblicazione sul periodico “le
Fiamme d’Argento” che costituisce Organo ufficiale dell’Associazione.

Art. 49 Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore all’atto dell’approvazione da parte del Consiglio nazionale.

UNIFORMI
1. IN OGNI OCCASIONE

Per tutti i Soci: (.)
- giacca blu, pantaloni grigio scuro, camicia azzurra;
- nel periodo estivo è consentita la sola camicia azzurra;
- cravatta sociale, logo dell'Associazione al taschino;
- distintivo sociale all'occhiello (facoltativo);
2. NELLE MANIFESTAZIONI UFFICIALI
Per i Soci effettivi: (..)
- copricapo a busta con granata e gradi;
- basco o altro copricapo – con granata e gradi – per i Soci che, durante il servizio attivo, hanno fatto parte
dei Reparti Mobili o Speciali dell’Arma ove quel particolare indumento sia in dotazione;
- sopracolletto con alamari e granate.
Per i Soci familiari, i Soci benemeriti non provenienti dall’Arma e i Soci simpatizzanti:
- copricapo tipo baseball blu con logo dell’Associazione;
- sopracolletto con «minilogo» sul bavero.
3. BENEMERITE (:.)
Per le Socie effettive:
- tailleur blu (o giacca e pantaloni);
- camicia azzurra con cravatta sociale;
- copricapo di foggia militare con granata e gradi
- basco o altro copricapo – con granata e gradi – per le Socie che, durante il servizio attivo, hanno fatto
parte dei Reparti Mobili o Speciali dell’Arma ove quel particolare indumento sia in dotazione;
- sopracolletto con alamari (nelle manifestazioni ufficiali).
Per le Socie familiari e simpatizzanti:
- tailleur blu (o giacca e pantaloni);
- foulard ANC con logo in metallo;
- copricapo di foggia «militare» con logo;
- mantella di colore blu con fodera in tinta d’inverno.
4. VOLONTARIATO
- dì protezione civile: come da delibera del Consiglio nazionale 15.12.2005 disposizioni a parte impartite
dal SECOV;
- generico: uniforme sociale di cui ai precedenti paragrafi con le varianti: bracciale «volontariato» sulla
manica sinistra e copricapo tipo baseball blu con logo dell'Associazione.
(.) I Soci effettivi in attività di servizio intervengono alle manifestazioni in uniforme sociale o di servizio.
(..) Il copricapo a busta ed il sopracolletto di panno, con alamari, sono conformi ai modelli di cui al Regolamento
n.162 in data 02.02.1950.
I Soci effettivi, che abbiano prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri, pur non essendo Carabinieri,
portano sul copricapo e nel sopracolletto distintivi, mostrine e gradi dell’Arma o Corpo di appartenenza.
I Soci effettivi, che abbiano prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri per poi transitare in altre Arme,
Corpo o servizio portano solo i gradi conseguiti nell’Arma dei Carabinieri.
(:.) Tutte le Socie, a qualunque categoria appartengano, assumono la denominazione di “Benemerite”
.

 
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